Richiedere l’autenticazione della firma, della copia e legalizzazione della foto

  • Servizio attivo


A chi è rivolto

A tutta la cittadinanza.

Descrizione

L’autenticazione di firma consiste nell’attestazione da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa sua identificazione.
Presso l’Ufficio Anagrafe vengono autenticate le firme in calce a:

- istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (esempio deleghe alla riscossione);
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio presentate ai privati (esempio banche, assicurazioni).

L’autenticazione di copia consiste nell’attestazione che la copia presentata è conforme al documento originale, viene scritta alla fine della copia con l’indicazione della data, luogo del rilascio, numero di fogli impiegati, il nome e cognome del pubblico ufficiale, la qualifica rivestita, nonché l’apposizione della propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio.
Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale lo stesso è depositato o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
Nel caso in cui la copia autentica di un documento debba essere presentata ad una Pubblica Amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi dipendente addetto a ricevere la documentazione previa esibizione dell’originale.

La legalizzazione di fotografia consiste nella identificazione della persona raffigurata nella fotografia mediante trascrizione delle generalità. La legalizzazione della fotografia dovrà essere richiesta soltanto nel caso in cui sia necessaria, per il successivo rilascio da parte di una Pubblica Amministrazione, di un documento personale (patente di guida, passaporto, porto d’armi, licenza di pesca, patente nautica, ecc.).
Sono esclusi gli usi sportivi e nel caso di uso scolastico provvede direttamente la segreteria dell’istituto scolastico presso il quale si presenta la documentazione per l’iscrizione.
Le amministrazioni competenti al rilascio dei documenti personali sono tenute a legalizzare le fotografie necessarie alla pratica presentate direttamente dall’interessato. Le fotografie possono essere legalizzate anche dal dipendente incaricato dal Sindaco, su richiesta dell’interessato.

 

Come fare

Autenticazione di firma
Essere muniti di un documento di identità.
Chi si presenta privo di un documento di identità deve essere accompagnato da due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, che si rendano garanti della sua identità.

Copia conforme all'originale o autenticazione di copia
Presentarsi con l’originale ed una copia del documento da autenticare.

Modalità alternative all’autenticazione di copia
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 19 del D.P.R. 445/2000, l’interessato può , anziché presentare copia autenticata del documento, rendere una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, per quanto riguarda la conformità di:

- copia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione;
- copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;
- copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati.

Legalizzazione di foto
Presentarsi muniti di una foto e di un documento di riconoscimento valido (per i minori occorre la presenza di uno dei genitori con documento di riconoscimento).

 

Cosa serve

Essere maggiorenne.
Per minori, la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore.
Per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore.
Per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne dà atto previo accertamento dell’identità del dichiarante.

Cosa si ottiene

Autenticazione di firma, o copia o legalizzazione

Quanto costa

I costi del servizio sono descritti nel collegamento sottostante:
Imposta di bollo, se dovuta.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento:

DPR 28 dicembre 2000 n. 445  | Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni.
DPR 26 ottobre 1972 n. 642 | Disciplina dell’Imposta di Bollo.

Tempi e scadenze

30 Giorni

30 giorni

Immediato nel caso di erogazione allo sportello.
Differito nel caso di erogazione a domicilio, assicurata per cittadini anziani ed invalidi.

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Contatti

Ultimo aggiornamento

Fri Feb 28 15:31:41 CET 2025

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