Somministrazione di alimenti e bevande – segnalare l’avvio, il trasferimento di sede, il subentro, il cambiamento di ragione sociale e la sospensione

  • Servizio attivo


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti coloro che hanno o abbiano intenzione di avviare o modificare un’attività economica o commerciale sul territorio del comune. 

Descrizione

Si intende per “somministrazione di alimenti e bevande” la vendita per il consumo sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico, attrezzati a tal fine e con la presenza del servizio assistito di somministrazione. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.
S’intende per “superficie di somministrazione”, l’area attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione, ottenuta in concessione (se pubblica) o a disposizione dell’operatore (se privata). La superficie di somministrazione non ricomprende tutti i locali annessi al pubblico esercizio ed aventi finalità diversa dalla somministrazione, i quali rilevano esclusivamente ai fini della superficie complessiva dell’esercizio medesimo.

Come fare

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive e commerciali, i relativi elaborati tecnici e i relativi allegati devono essere presentati al SUAP esclusivamente in modalità telematica, tramite piattaforma dedicata

Cosa serve

•     Fotocopia documento d'identità in corso di validità.
•     In caso di cittadini extra UE copia del permesso di soggiorno in corso di validità e/o documentazione attestante l’avvio delle procedure di rinnovo.
•     Planimetria dei locali desunta dalla pratica edilizia più recente e recante destinazione d’uso degli spazi 
•     Documento attestante il possesso dei requisiti professionali a nome del titolare o di proprio delegato preposto
•     Valutazione previsionale di impatto acustico qualora l’orario d’esercizio si protragga in orario notturno
Occorre essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e dalla Legge Regionale del 27 febbraio 2012 n.3.
Detti requisiti devono essere posseduti dal Titolare o da un Preposto alla somministrazione.
I pubblici esercizi devono possedere la destinazione urbanistica ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
I locali nei quali si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande devono possedere i requisiti di sorvegliabilità stabiliti con D.M. 17 dicembre 1992 n. 564.

 

Cosa si ottiene

La SCIA legittima l’avvio dell’attività dal momento della sua presentazione al SUAP. Nel caso di attività soggetta ad autorizzazione bisognerà attendere il ricevimento del documento che autorizza l’esercizio dell’attività. 

Quanto costa

I costi del servizio sono descritti nel collegamento sottostante:

Ulteriori informazioni

Procedimento amministrativo SCIA

Una volta acquisita la S.C.I.A., l'Ufficio verifica la completezza della documentazione, richiedendo nel caso eventuali integrazioni.

L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA, purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti. Nei successivi 60 giorni il Comune verifica la corrispondenza alla normativa di quanto dichiarato e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i).

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.         
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i. 
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

 

Tempi e scadenze

60 Giorni

60 giorni

L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA, purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti. Il SUAP nei successivi 60 giorni svolge le necessarie verifiche sui requisiti ed le eventuali acquisizioni di pareri presso enti terzi e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Ultimo aggiornamento

Tue Feb 11 11:02:57 CET 2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri