Procedimento amministrativo SCIA
Una volta acquisita la S.C.I.A., l'Ufficio verifica la completezza della documentazione, richiedendo nel caso eventuali integrazioni.
L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA, purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti. Nei successivi 60 giorni il Comune verifica la corrispondenza alla normativa di quanto dichiarato e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i).
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i.
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Risoluzioni Ministeriali
Risposte a quesiti in materia di commercio elettronico