Acconciatori, estetisti e tatuatori – segnalare l’avvio, il trasferimento di sede, il subentro, il cambiamento di ragione sociale e la sospensione e la ripresa dell’attività, affitto di poltrona o coworking

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti coloro che hanno o abbiano intenzione di avviare o modificare un’attività economica o commerciale sul territorio del comune. 

Descrizione

Occorre essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme di settore.

Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale.

Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività, ai sensi degli articoli 77 e 78 del D.Lgs. 59/2010.

Per l’esercizio dell’attività di tatuatore non è prevista la designazione di un responsabile tecnico, tuttavia per lo svolgimento dell’attività è necessaria la frequenza di specifici corsi formativi ai sensi dell’art 3 della L. Regionale 23 luglio 2021 n. 13.

I locali oggetto dell’attività devono avere destinazione d’uso conforme e compatibile all’esercizio della stessa; la destinazione urbanistica dei locali è stabilita dalle norme e regolamenti vigenti in materia edilizia.

L’attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Locale d’Igiene Titolo III Capitolo 12 – artt. 3.12.8 e 3.12.9

Come fare

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive e commerciali, i relativi elaborati tecnici e i relativi allegati devono essere presentati al SUAP esclusivamente in modalità telematica, cliccando Accedi al servizio.

Cosa serve

  • Fotocopia documento d’identità in corso di validità
  • Planimetria dei locali desunta dalla pratica edilizia più recente e recante destinazione d’uso degli spazi
  • Documento attestante il possesso dei requisiti professionali a nome del responsabile tecnico
  • Relazione tecnica e elenco delle attrezzature utilizzate con dichiarazione di conformità alle normative CEI e di sicurezza
  • Autocertificazione dei requisiti urbanistico-edilizi
  • In caso di cittadini extra UE copia del permesso di soggiorno in corso di validità e/o documentazione attestante l’avvio delle procedure di rinnovo
  • In caso di subingresso atto notarile attestante la cessione del ramo d’azienda
  • In caso di affitto di poltrona/coworking atto di comodato d’uso ovvero contratto stipulato tra le parti

Cosa si ottiene

La SCIA legittima l’avvio dell’attività dal momento della sua presentazione al SUAP. Nel caso di attività soggetta ad autorizzazione bisognerà attendere il ricevimento del documento che autorizza l’esercizio dell’attività. 

Quanto costa

I costi del servizio sono descritti nel collegamento sottostante:

Ulteriori informazioni

Una volta acquisita la S.C.I.A., l’Ufficio verifica la completezza della documentazione, richiedendo nel caso eventuali integrazioni.

L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA, purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti. Nei successivi 60 giorni il Comune verifica la corrispondenza alla normativa di quanto dichiarato e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i).

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita’ produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

D.Lgs. 59/2010
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Legge regionale 23 luglio 2021 – n. 13
Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing.

Legge 4 gennaio 1990, n. 1
Disciplina dell’attività di estetista.

Legge 174/2005
Disciplina dell’attività di acconciatore.

Tempi e scadenze

60 Giorni

60 giorni

L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA, purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti. Il SUAP nei successivi 60 giorni svolge le necessarie verifiche sui requisiti ed le eventuali acquisizioni di pareri presso enti terzi e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990).

Accedi al servizio

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Ultimo aggiornamento

Wed Feb 26 14:44:12 CET 2025

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