All’interno della zona urbanistica di residenza la sosta nelle aree delimitate da striscia gialla ed apposita segnaletica verticale è riservata a:
cittadini residenti proprietari del veicolo/non proprietari del veicolo.
A seguito delle modifiche introdotte con Deliberazione G.C. n. 119 del 07.07.2022, l’unico documento attestante il titolo alla sosta nelle aree riservate ai residenti è il contrassegno “RESIDENTI” che viene rilasciato dal Comando della Polizia Locale, da esporre all’interno del veicolo, in corrispondenza del parabrezza anteriore ed in modo ben visibile dall’esterno.
L’esposizione della copia della Carta di Circolazione non sarà più considerata titolo idoneo per la sosta negli spazi riservati ai residenti.
Si fa presente che qualora il veicolo sia intestato a persona diversa dal richiedente, e salvo che l’assegnazione del veicolo costituisca “fringe benefit” aziendale secondo le previsioni dell’ordinamento vigente, per poter inoltrare l’istanza per il rilascio del contrassegno “RESIDENTI” occorre essere in regola con le previsioni di cui all’art. 94, comma 4 del Codice della Strada, il quale prevede l’annotazione sulla carta di circolazione previa richiesta alla competente motorizzazione civile.
Art. 94 del Codice della Strada, comma 4 bis
“4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.”
Chi non osserva le disposizioni sopra richiamate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 727 a € 3.629.