La dichiarazione di nascita può essere resa:
- alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale ove è avvenuta la nascita
- all’Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la nascita
- all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori o della madre se residenti in Comuni diversi.
Per poter dichiarare la nascita occorre allegare l’attestazione di nascita rilasciata dall’Ospedale, o per nascite avvenute in abitazioni private, dall’ostetrica o dal medico che ha prestato assistenza al parto.
La denuncia deve essere resa entro i 10 giorni successivi alla data della nascita, se resa all’Ufficiale dello Stato Civile oppure entro 3 giorni dalla nascita se resa alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale.
Qualora la dichiarazione sia resa dopo questo termine, l’Ufficiale dello Stato Civile deve segnalare al Procuratore della Repubblica la formazione tardiva dell’atto e le motivazioni del ritardo devono essere indicate nell’atto stesso.
Per i figli legittimi (i cui genitori siano fra loro regolarmente coniugati):
la dichiarazione di nascita deve essere fatta dai genitori o anche solo uno di essi, da un loro procuratore, o da una persona che abbia assistito al parto.
Per i figli naturali riconosciuti:
necessaria la presenza del genitore che intende effettuare il riconoscimento, o di entrambi per il riconoscimento congiunto: nel caso di genitori non coniugati, che intendano riconoscere entrambi il bambino.
Per i figli naturali non riconosciuti:
la denuncia di nascita deve essere fatta da una persona che abbia assistito al parto.