Qualitá dell’aria, le limitazioni alla circolazione in vigore

Sono in vigore le misure strutturali permanenti per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera disposte dalla Regione Lombardia e recepite dai Comuni, tra cui il nostro con ordinanza sindacale n. 174 del 05.12.2023. In particolare, sono in vigore tutto l’anno le limitazioni della circolazione per i veicoli più inquinanti – benzina, metano, GPL euro 0 e 1diesel euro da 0 a 3 e per i veicoli euro 4 diesel . Vedi le Infografiche sulle “misure permanenti” dal 1° ottobre 2024.

Con la delibera di Giunta Regionale n. 2055 del 31 luglio 2019, a partire dal 1° ottobre 2019 è stato avviato il servizio MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), che rappresenta una limitazione  chilometrica alla circolazione dei veicoli più inquinanti, alternativa alle limitazioni temporali su fasce orarie e giornaliere. In altre parole, aderendo a Move-In, il veicolo non sarà più soggetto ai blocchi orari e giornalieri vigenti, ma sarà invece soggetto ad una limitazione chilometrica, monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi in qualsiasi fascia oraria e all’interno di un tetto massimo di km/anno stabilito in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. Una scatola nera (black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare ad un’infrastruttura tecnologica dedicata. Tutte le informazioni e la procedura per poter aderire sono disponibili sulla web application www.movein.regione.lombardia.it.

Per le adesioni MoVe-In estese alle ZTL dei Comuni (in particolare ad Area B del Comune di Milano) cliccare qui.


Misure permanenti per la limitazione del traffico veicolare

A seguito delle disposizioni introdotte con la delibera di Giunta Regionale n. 3606 del 28 settembre 2020, come integrate con la più recente delibera n. 2634 del 24 giugno 2024, sono in vigore dal 1° ottobre 2024 le seguenti limitazioni:

A1) autoveicoli (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL (trasporto pubblico locale).

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

  • non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 benzina, metano, GPL o diesel”)
  • omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1/I benzina, metano, GPL o diesel”)
  • omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2/II diesel”)
  • omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 3/III diesel”)
  • omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B,1999/96 CE B,1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. antiparticolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 4/IV diesel”)
  • omologati ai sensi delle direttive 2005/55/CE B2 – 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 oppure Riga C -1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C – 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C – 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C – 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 – 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C – Reg 715/2007*692/2008 (Euro 5 A e 5 B) – 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 – 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 – 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 – Reg 134/2014 – Reg 136/2014 – Reg 143/2013 – Reg 195/2013 – Reg 2015/45 – Reg 630/2012 – Reg 459/2012 – Reg 2016/427 – Reg 2016/646 e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 5/V diesel”),

in base al seguente calendario di avvio:

  • per gli autoveicoli di categoria M1 (autovetture): dal 1° ottobre 2025;
  • per gli autoveicoli di categoria M2 (adibiti al trasporto di persone aventi piu’ di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonn) e N1 e N2 (autoveicoli adibiti al trasporto di merci fino a 12 tonn): dal 1° ottobre 2026;
  • per tutti gli altri autoveicoli (cat. N3 e M3): dal 1° ottobre 2027.

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli Euro 0 benzina, metano, GPL e diesel, Euro 1/I benzina, metano, GPL e diesel, Euro 2/II diesel ed Euro 3/III diesel si applicano nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia.

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli “Euro 4/IV diesel” – e a partire dal 1° ottobre 2025 anche agli autoveicoli “Euro 5/V diesel” – sono in vigore tutto l’anno e si applicano nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese.

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) a due tempi.

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano:

  • dal lunedì alla domenica, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;
  • dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni), dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1/I.

A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL).

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano dal lunedì alla domenica, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, per i veicoli:

  • non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 diesel”);
  • omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1/I diesel”);
  • omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2/II diesel”).

Si precisa che dal 1° gennaio 2024 entrano in vigore ulteriori disposizioni nazionali che vietano la circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio fino alla classe ambientale Euro 3 compresa (articolo 4, comma 3-bis, del DL 10 settembre 2021, n. 121).

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

  • veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
  • veicoli alimentati a benzina* muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (*solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas);
  • veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (es.: FAP). Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissione di polveri che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3) (d.G.R. n. 6545/2022). L’esclusione per le autovetture (cat. M1) dotate di FAP efficace è scaduta il 31 marzo 2023;
  • i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
  • veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
  • veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
    • veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
    • veicoli di pronto soccorso sanitario;
    • scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
    • veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
    • veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
    • autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
  • veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Limitazione chilometrica MOVE-IN

In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere è confermata la limitazione chilometrica Move-In monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi dal veicolo in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale, all’interno di una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. L’adesione al servizio Move-In – disciplinato dalle dd.G.R. n. 1318 del 25/02/2019, n. 1396 del 18/03/2019, n. 2055 del 31/07/2019, n. 3606 del 28/09/2020, n. 4173 del 30/12/2020, n. 6545 del 20/06/2022, n. 6661 del 11/07/2022 e n. 1008 del 25/09/2023 – comporta l’impegno, da parte del proprietario del veicolo, al rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale. Il raggiungimento di tale soglia determina l’impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell’anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste.

Sono derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

Sospensione del provvedimento

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale, quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

Controlli e sanzioni

A norma dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell’articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell’articolo 27, comma 18bis, della l.r. 24/06.

I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 3, della l.r. 24/2006 il fermo della circolazione non si applica:

  • alle autostrade;
  • alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con delibera di Giunta regionale n. 19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti;
  • ai tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti, agli svincoli autostradali ed ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all’interno della zona interessata dalle limitazioni alla circolazione.

I Comuni e le Province interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno provveduto a fornire a Regione Lombardia gli elenchi dei tratti stradali di collegamento, pubblicati di seguito in mappe e stradari.

Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all’intero territorio comunale.

Maggiori informazioni su Regione Lombardia cliccando qui


Ultimo aggiornamento

Fri Mar 07 12:21:00 CET 2025

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