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15/09/2016

Premessa

ultimo aggiornamento: 24 luglio 2017

L’art.1, comma 17, della L. n. 190/2012 stabilisce che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera CIVIT n. 72/2013, al punto 3.1.13 precisa: “le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”.

L’allegato 1 al PNA, al punto sub B.14, stabilisce che “i patti di integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. …. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti…”.

In attuazione delle norme suddette la Giunta Comunale con deliberazione n. 134 del 28 luglio 2016 ha approvato il PATTO DI INTEGRITA’ che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto da parte dei partecipanti alle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture gestite sia direttamente dal Comune di Paderno Dugnano sia attraverso la Centrale Unica di Committenza (CUC -con i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino e Sesto San Giovanni ) a cui questo Comune aderisce.