ultimo aggiornamento: 11 maggio 2016
I.M.U. 2016
Imposta Municipale Propria
Chi deve pagare
L’IMU è dovuta dal:
A norma della L. n. 147/13, dei DD.LL. 102 e 133/13 e del D.L. 201/11 sono esenti dall’imposta le seguenti fattispecie:
Casi particolari
Decesso del proprietario nel corso del 2016: il pagamento dell’IMU (se dovuto) deve essere effettuato dagli eredi, con modello F24 intestato al deceduto per il periodo fino alla data di morte. Per il periodo successivo il pagamento deve essere effettuato direttamente a nome degli eredi ciascuno per la propria quota di possesso;
Assegnazione a seguito di separazione legale: il coniuge assegnatario è soggetto passivo d’imposta per l’intero immobile assegnato. In questo caso è necessario presentare la dichiarazione IMU.
Decesso di un coniuge: il coniuge superstite che ha il diritto di abitazione ex art. 540 del Codice Civile deve versare l’intera imposta relativa all’abitazione (e pertinenze) dove i coniugi convivevano. Se il coniuge superstite è ivi residente l’imposta non va versata a condizione che l’immobile non sia di cat. A/1, A/8 o A/9 mentre per gli altri eventuali immobili ogni erede deve versare l’IMU in base alla propria quota di possesso;
Fabbricati inagibili ed inabitabili: per tali fattispecie è prevista la riduzione al 50% dell’imposta a seguito di presentazione di una perizia o di dichiarazione del contribuente. In questo caso è anche necessario presentare la dichiarazione I.M.U.
Fabbricati di interesse storico ed artistico: non è più applicabile l’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 5 del D.L. n. 16/93. L’imposta relativa va versata sulla base della effettiva categoria e classe catastale ma la base imponibile è ridotta del 50%. In questo caso è necessario presentare la dichiarazione I.M.U.
Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 è opportuno rivolgersi direttamente all’Ufficio Tributi del Comune.
Novità Imu 2016
Immobili concessi in uso gratuito:
Il comma 10 lett. b) della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha introdotto, a decorrere dal 2016 la riduzione del 50% della base imponibile per la seguente fattispecie:
Unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (da genitori a figli e viceversa) ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’agevolazione è concessa solo se sono rispettate le seguenti condizioni :
Una volta registrato il contratto il comodante deve presentare, entro il 30/06/2017, la dichiarazione IMU all’Ufficio Protocollo del Comune di Paderno Dugnano allegando, se possibile, copia fotostatica semplice del contratto registrato.
Chi alla data del 01/01/2016 avesse già registrato un contratto di comodato non deve naturalmente registrarne uno nuovo fermo restando l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU entro il 30/06/2017.
Abitazioni concesse in locazione in base all’Accordo Locale per il Comune (Patto territoriale):
Per le abitazioni, locate ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. 431/98 e del D.M. 30/12/2002 è previsto un abbattimento del 25% dell’imposta dovuta. Anche in questo caso il locatore deve presentare, entro il 30/06/2017, la dichiarazione IMU all’ufficio protocollo del Comune di Paderno Dugnano allegando, se possibile, copia fotostatica semplice del contratto registrato.
Come, quando e dove pagare
Codice tributo | Descrizione |
3912 | Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze |
3918 | Altri fabbricati esclusi quelli in cat. D |
3925 | Immobili di cat. D - Quota Stato |
3930 | Immobili di cat. D – Quota Comune (differenza tra aliquota base e quella deliberata dal Comune) |
3914 | Terreni |
3916 | Aree fabbricabili |
Codice Comune | G220 |
Il versamento per l’anno 2016 può essere effettuato in due rate:
oppure VERSAMENTO IN SOLUZIONE UNICA entro 16 giugno 2016.
Il versamento dell’I.M.U può essere effettuato presso tutti gli uffici bancari e postali tramite modello F24 sulla base delle aliquote e delle detrazione previste per il 2016.
Aliquote e detrazioni comunali
Come calcolare l’imposta
Abitazioni, altri fabbricati ed aree fabbricabili
Per le abitazioni e per gli altri fabbricati si procede rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicando il risultato ottenuto per i corrispondenti moltiplicatori sotto elencati:
Terreni
Ottenuto quindi il valore imponibile ad esso va applicata l’aliquota IMU corrispondente
Aree fabbricabili
La base imponibile è il valore venale in comune commercio alla data primo gennaio dell’anno d’imposizione
Variazioni I.M.U.
La dichiarazione relativa alle variazioni I.M.U. non deve essere presentata per le modificazioni che risultino da atti pubblici di compravendita di fabbricati rientranti nell’ambito delle procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D. Lgs n. 463/1997 concernenti la disciplina del Modello Unico Informatico (M.U.I.); parimenti non è prevista per tutti i fabbricati per i quali è presentato all’Agenzia del Territorio il modello DOCFA di cui al D.M. n. 701/1994.
Va invece presentata nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche sopra indicate. Ad esempio nel caso di separazione legale o divorzio l’ex coniuge assegnatario è tenuto a presentare la dichiarazione IMU relativa agli immobili assegnati oppure nel caso di immobili fatiscenti o di interesse storico/artistico o nel caso di abitazione concessa in comodato gratuito a figli o genitori ecc. ecc. Un elenco maggiormente dettagliato di tali casi è contenuto nell’art. 13, comma 4, del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) di Paderno Dugnano.
Si ricorda che entro il 30/06/2016 scade il termine per presentare il modello di dichiarazione I.M.U. per variazioni intervenute nel corso del 2015.
Presso l’Ufficio Tributi è possibile ottenere informazioni relative all’imposta ed assistenza per l’eventuale calcolo e compilazione dei modelli di dichiarazione.
E' disponibile inoltre un foglio elettronico di calcolo dell’IMU: inserendo i propri dati (rendite catastali, mesi e percentuali di possesso) e seguendo le istruzioni indicate si ottiene l’I.M.U. dovuta per il 2016 ed è possibile stampare direttamente il modello F24 per il versamento. Per il calcolo clicca qui