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12/03/2015

Informazioni generali IMU-ICI

ultimo aggiornamento: 8 maggio 2015

I.M.U. 2015
Imposta Municipale Propria

Chi deve pagare

L’IMU è dovuta dal:

  • proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) o titolare di diritto reale (usufrutto, uso o abitazione, superficie, enfiteusi);
  • locatario finanziario e dal titolare di concessione di aree demaniali;
  • socio di cooperativa edilizia e assegnatario di alloggi ALER (ex IACP) a riscatto;
  • ex coniuge assegnatario della casa coniugale;
  • cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E..

A norma della L. n. 147/13, dei DD.LL. 102 e 133/13 e del D.L. 201/11 sono esenti dall’imposta le seguenti fattispecie:

  1. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: per abitazione principale si intende quella dove il cittadino dimora abitualmente ed ha la residenza anagrafica,
  2. le unità immobiliari adibite a pertinenza ad esclusione di quelle relative ad abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 : per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7nella misura massima di una sola pertinenza per categoria anche se iscritta in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo e cioè se la sua rendita catastale è compresa in quella dell’abitazione;
  3. l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed a condizione che la stessa non risulti locata. In questo caso è necessario presentare la dichiarazione I.M.U.;
  4. l’unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  5. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13 comma 8 del D.L. 201/11 convertito con L. 214/11;
  6. l’unità immobiliare destinata ad abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (da genitori a figli e viceversa) ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed a condizione che l’occupante abbia un I.S.E.E. non superiore ad € 15.000,00 annui ed abbia ivi la residenza anagrafica. Per usufruire di tale agevolazione è necessario presentare per ogni anno d’imposta l’apposito modello di comunicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo allegando il modello I.S.E.E. dell’anno di competenza. Non è possibile usufruire di tale agevolazione per più di un’abitazione;
  7. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da cittadini italiani residenti all’estero già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a titolo di proprietà, di usufrutto ecc. ecc. ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. In questo caso è necessario presentare la dichiarazione I.M.U.;
  8. l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica». In questo caso è necessario presentare la dichiarazione I.M.U.;
  9. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce)  sino a che permanga tale destinazione e a condizione che non siano in ogni caso locati. In questo caso è necessario presentare la dichiarazione I.M.U..

Casi particolari

Decesso del proprietario nel corso del 2015: il pagamento dell’IMU (se dovuto) deve essere effettuato dagli eredi, con modello F24 intestato al deceduto per il periodo fino alla data di morte. Per il periodo successivo il pagamento deve essere effettuato direttamente a nome degli eredi ciascuno per la propria quota di possesso;

Assegnazione a seguito di separazione legale: il coniuge assegnatario è soggetto passivo d’imposta per l’intero immobile assegnato. In questo caso è necessario presentare la dichiarazione IMU.

Decesso di un coniuge: il coniuge superstite che ha il diritto di abitazione ex art. 540 del Codice Civile deve versare l’intera imposta relativa all’abitazione (e pertinenze) dove i coniugi convivevano. Se il coniuge superstite è ivi residente l’imposta non va versata a condizione che l’immobile non sia di cat. A/1, A/8 o A/9 mentre per gli altri eventuali immobili ogni erede deve versare l’IMU in base alla propria quota di possesso;

Fabbricati inagibili ed inabitabili: per tali fattispecie è prevista la riduzione al 50% dell’imposta a seguito di presentazione di una perizia o di dichiarazione del contribuente. In questo caso è anche necessario presentare la dichiarazione I.M.U.

Fabbricati di interesse storico ed artistico: non è più applicabile l’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 5 del D.L. n. 16/93. L’imposta relativa va versata sulla base della effettiva categoria  e classe catastale ma la base imponibile è ridotta del 50%. In questo caso è necessario presentare la dichiarazione I.M.U.

Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 è opportuno rivolgersi direttamente all’Ufficio Tributi del Comune.

Come, quando e dove pagare

Codice tributo Descrizione

3912

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

3918

Altri fabbricati esclusi quelli in cat. D

3925

Immobili di cat. D -  Quota Stato

3930

Immobili di cat. D – Quota Comune (differenza tra aliquota base e quella deliberata dal Comune)

3914

Terreni

3916

Aree fabbricabili

Codice Comune

G220
 

Il versamento per l’anno 2015 può essere effettuato in due rate:

  • ACCONTO entro il 16 giugno 2015: è pari al 50% dell’imposta calcolata in base alle aliquote ed alle detrazioni previste nell’anno;
  • SALDO entro il 16 dicembre 2015: l’importo è pari all’imposta calcolata in base alle aliquote e detrazioni previste nell’anno, detratto quanto versato in acconto;

oppure VERSAMENTO IN SOLUZIONE UNICA entro 16 giugno 2015.

Il versamento dell’I.M.U può essere effettuato presso tutti gli uffici bancari e postali tramite modello F24 sulla base delle aliquote e delle detrazione previste per il 2015.

Aliquote e detrazioni comunali

  • 4 per mille con detrazione
    Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze.

    La detrazione stabilita è pari ad €  200,00 e va rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione.
  • 8,6 per mille
    Fabbricati che non rientrano nei casi precedenti
    , per le aree fabbricabili e per i terreni.

Come calcolare l’imposta

Abitazioni, altri fabbricati ed aree fabbricabili

Per le abitazioni e per gli altri fabbricati si procede rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicando il risultato ottenuto per i corrispondenti moltiplicatori sotto elencati:

  • 140 per gli immobili di cat. B; C/3; C/4; C/5
  • 160 per gli immobili di cat. A e C tranne le cat. A/10 e C/1; C/3; C/4; C/5
  • 65 per gli immobili di cat. D esclusi quelli di cat. D/5
  • 80 per gli immobili di cat. D/5 e A/10
  • 55 per gli immobili di cat. C/1

Terreni

  • agricoli ed incolti: reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicatore pari a 135
  • agricoli ma condotti direttamente da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola: reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicatore pari a 75 e applicare gli abbattimenti previsti dalla legge. Ottenuto quindi il valore imponibile ad esso va applicata l’aliquota IMU corrispondente

Aree fabbricabili

La base imponibile è il valore venale in comune commercio alla data primo gennaio dell’anno d’imposizione

Variazioni I.M.U.

La dichiarazione relativa alle variazioni I.M.U. non deve essere presentata per le modificazioni che risultino da atti pubblici di compravendita di fabbricati rientranti nell’ambito delle procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D. Lgs n. 463/1997 concernenti la disciplina del Modello Unico Informatico (M.U.I.); parimenti non è prevista per tutti i fabbricati per i quali è presentato all’Agenzia del Territorio il modello DOCFA di cui al D.M. n. 701/1994.

Va invece presentata nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche sopra indicate. Ad esempio nel caso di separazione legale o divorzio l’ex coniuge assegnatario è tenuto a presentare la dichiarazione IMU relativa agli immobili assegnati oppure nel caso di immobili fatiscenti o di interesse storico/artistico ecc. ecc. Un elenco maggiormente dettagliato di tali casi è contenuto nell’art. 13, comma 4, del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) di Paderno Dugnano.
Si ricorda che entro il 30/06/2015 scade il termine per presentare il modello di dichiarazione I.M.U. per variazioni intervenute nel corso del 2014.

   

 

Presso l’Ufficio Tributi è possibile ottenere informazioni relative all’imposta ed assistenza per l’eventuale calcolo e compilazione dei modelli di dichiarazione.

E' disponibile inoltre un foglio elettronico di calcolo dell’IMU: inserendo i propri dati (rendite catastali, mesi e percentuali di possesso) e seguendo le istruzioni indicate si ottiene l’I.M.U. dovuta per il 2015 ed è possibile stampare direttamente il modello F24 per il versamento. Per il calcolo clicca qui