I coniugi possono concludere innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ...
Separazione e divorzio
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato
L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (n. 3 (tre) anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
La procedura prevede:
L'avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al Comune di:
L'accordo da inoltrare al Comune di Paderno Dugnano potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo:
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
n.3 (tre) anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.
Le fasi dell'accordo:
Prenotazione appuntamento:
e-mail: statocivile@comune.paderno-dugnano.mi.it
telefono: 02.91004 425/438