Elezioni Amministrative – turno di ballottaggio 23 e 24 giugno 2024 – Modalità e designazione dei rappresentanti delle liste

Modalità e designazione dei rappresentanti delle liste presso gli uffici elettorali di sezione

I rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorali di sezione, già designati per il primo turno di votazione, debbono intendersi confermati anche per il turno di ballottaggio.

Tuttavia, i delegati delle liste collegate al primo o al secondo turno con candidati ammessi al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti (di cui uno effettivo e l’altro supplente) presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione , secondo le modalità previste dall’art.35 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, come modificato, da ultimo, dall’art. 38-bis, comma 2, lettera c) del decreto legge 31/05/2021, n. 77, convertito dalla legge 29/07/2021, n. 108.

A) Le designazioni possono essere presentate all’Ufficio Elettorale entro giovedì 20 giugno 2024:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
  • tramite mail all’indirizzo elettorale@comune.paderno-dugnano.mi.it
  • direttamente all’ufficio elettorale SENZA APPUNTAMENTO nei seguenti orari:
    lunedì 17 giugno 2024 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00
    martedì 18 giugno 2024 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
    mercoledì 19 giugno 2024 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
    giovedì 20 giugno 2024 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

B) Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio la mattina di sabato 22 giugno 2024, durante le operazioni di autenticazione delle schede o comunque prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

  1. la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
  2. il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
  3. il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
  4. la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990.

I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

  • l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
  • il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.

INFO

Ufficio Elettorale | T. 02.91004 427/425 | e-mail elettorale@comune.paderno-dugnano.mi.it