Case e appartamenti per vacanze (CAV) – Segnalare l’avvio, il subingresso, la variazione societaria, la variazione strutturale (camere e posti letto) e la cessazione

Sono definite case e appartamenti per vacanze (CAV) le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari (es. pulizie, accoglienza ospiti, ecc.) in unità abitative o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.

Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestiti:

  • in forma imprenditoriale;
  • in forma non imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l’attività in modo occasionale.

Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

I requisiti minimi obbligatori per le case e appartamenti per vacanze sono pubblicati nell’ALLEGATO B al Testo coordinato del R.R. 5 agosto 2016, n. 7 “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico – sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”.

F.A.Q. – CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Per comunicare l’avvio, il subingresso, la variazione societaria, la variazione strutturale (camere e posti letto) e la chiusura di un’unità abitativa destinata a CAV occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), tramite il portale https://www.impresainungiorno.gov.it/, una comunicazione, completa della documentazione richiesta nel corso della compilazione assistita, inclusa una planimetria dei locali.

Gli effetti della comunicazione decorrono dalla presentazione della stessa.

Ogni attivazione di un’unità abitativa CAV, così come la variazione in aumento anche solo di una ulteriore unità abitativa aggiuntiva da parte del soggetto già titolare di una CAV, comportano la  compilazione e presentazione di una nuova Comunicazione di inizio attività.

Anche le CAV imprenditoriali sono tenute a presentare una Comunicazione per ogni unità abitativa, in luogo di comunicazioni cumulative. Per i casi di cessazione, occorre regolarsi avendo chiaro se cessa l’attività oppure se vengono chiuse singole unità abitative.

IL CIR – Codice Identificativo Regionale

Cos’è il CIR e perché va ottenuto

Il CIR è un codice univoco che si genera all’atto della registrazione di una struttura ricettiva nell’applicativo informatico regionale denominato “Ross1000”. È costituito da 6 caratteri numerici riferiti al codice Istat del Comune, 3 caratteri alfabetici che individuano la tipologia di struttura e 5 caratteri sequenziali generati automaticamente.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 25/01/2018, n. 7 “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), nonché della Deliberazione di Giunta n. XI/280 del 28/06/2018 (vedi sezione “Riferimenti di legge”)” è prevista l’attribuzione di un univoco Codice Identificativo Regionale (CIR) a ciascuna delle unità immobiliari, o porzione delle stesse, adibita a Case ed Appartamenti per Vacanze (CAV) e alle Locazioni Turistiche (LT).

A partire dal 1° novembre 2018 il CIR deve essere riportato in tutte le comunicazioni che pubblicizzino la struttura interessata con qualsiasi mezzo, cartaceo o digitale.

Le CAV (e LT) che non riportino l’indicazione del CIR possono essere assoggettate all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 500 € ad un massimo di 2500 € per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. (art. 39, comma 3-bis, Legge regionale 27/2015).

Chi rilascia il CIR

Non è il SUAP del Comune che rilascia il CIR, e pertanto non va richiesto allo stesso. Il CIR viene infatti ottenuto dopo l’ accreditamento – obbligatoria per i titolari di CAV ( e LT) – al portale web regionale denominato “Ross1000”, predisposto per la gestione, a fini statistici, dei flussi turistici.

Accedi al portale web regionale Ross1000.

Quali sono i tempi per ottenere il CIR

Le comunicazioni di avvio delle attività di Cav (e LT) presentate al SUAP tramite Impresainungiorno.gov.it sono sottoposte ai termini procedimentali di legge di 30 (trenta) giorni, entro i quali il SUAP opera normalmente i propri controlli Istruttori e, al termine dei controlli con esito positivo, informa gli altri enti (tra cui Regione e Città metropolitana) per gli adempimenti di relativa ed esclusiva competenza (vedasi l’attribuzione del CIR).

Va compreso quindi che l’ottenimento del CIR costituisce il passaggio finale di un percorso amministrativo che le CAV (e le LT) intraprendono presentando inizialmente al SUAP la propria comunicazione di inizio dell’attività; la comunicazione al SUAP, da questo successivamente veicolata a Città Metropolitana di Milano, rappresenta l’atto necessario affinché Città metropolitana ponga in essere i propri adempimenti di registrazione della struttura verso il portale web regionale Ross1000.

Città metropolitana di norma non invia agli utenti comunicazioni con l’indicazione del CIR rilasciato.

L’utente dovrà accedere autonomamente al portale regionale Ross1000 per conoscere il CIR assegnato alla propria struttura: quando l’interessato accede autonomamente alla piattaforma regionale Ross1000 tramite il proprio Spid, e la sua struttura ricettiva è già stata censita ed inserita da parte di Città Metropolitana, gli sarà possibile reperire il CIR assegnatogli nella sezione anagrafica.

ATTENZIONE: POICHÉ IL RILASCIO FINALE DEL CIR È CONDIZIONATO DA TEMPI TECNICI CHE NON DIPENDONO DIRETTAMENTE DAL SUAP COMUNALE MA A CUI CONCORRONO ALTRI ENTI ESTERNI AL COMUNE, IL SUAP NON È IN GRADO DI FORNIRE ALCUNA INFORMAZIONE IN MERITO AL CIR.

Va infine sempre ricordato che la piattaforma Impresainungiorno.gov.it è concepita appositamente per consentire agli utenti non solo la compilazione e trasmissione delle pratiche di CAV (e LT) al SUAP, ma anche per favorire la consultazione diretta e in autonomia dello stato delle proprie pratiche (tramite la scrivania MyPage).

Pertanto, si invitano gli utenti a procedere in autonomia, controllando lo stato delle proprie pratiche direttamente.

Struttura: Settore Corpo Polizia Locale e Servizi per la Città – Servizio SUAP e Protezione Civile e servizi di staff – Ufficio SUAP, commercio e attività economiche
Referente:
Telefono: 02 91004 318
E-mail: suap@comune.paderno-dugnano.mi.it

Dal 5 giugno 2023 per gli orari clicca qui

  • Fotocopia documento d’identità in corso di validità
  • Planimetria dei locali

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita’ produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 s.m.i.
Politiche regionali in materia turismo e attrattività del territorio lombardo.

Regione Lombardia Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria, sabato 8 luglio 2017
Testo coordinato del R.R. 5 agosto 2016 n. 7 – “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”.

Legge Regionale 25 gennaio 2018 n. 7 “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)
Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze.

Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/280 del 28/06/2018
Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell’articolo 38 comma 8 bis della legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”.

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