Attività  funebre – segnalare l’avvio, il trasferimento di sede, il subentro, il cambiamento di ragione sociale e la sospensione

Per attività funebre si intende il servizio che abilita le prestazioni relative a:

  • gestione delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
  • vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
  • trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.

L’impresa è tenuta ad indicare e nominare:

  • almeno un Direttore tecnico, che deve essere dotato di poteri direttivi ed è responsabile dell’attività funebre;
  • almeno un Incaricato/Addetto alla trattazione degli affari, responsabile della gestione delle pratiche amministrative.

L’impresa, inoltre, deve dichiarare la disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi previsti dal Regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4 e con regolare contratto di lavoro.

Requisiti soggettivi

Possesso dei requisiti morali e formativi previsti dal Regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4.

È ammessa la possibilità di nominare Direttori Tecnici e/o Incaricati alla trattazione degli affari e gestione delle pratiche (per le nuove sedi commerciali).

I requisiti morali devono essere egualmente posseduti anche dalle figure di Direttore Tecnico e dagli Incaricati alla trattazione degli affari.

Requisiti oggettivi

L’attività deve essere svolta presso idonea sede commerciale dedicata al conferimento degli incarichi per la gestione delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale.

Occorre, inoltre, avere la disponibilità almeno di una autofunebre e di adeguata autorimessa conformi alle prescrizioni del Regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4.

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive e commerciali, i relativi elaborati tecnici e i relativi allegati devono essere presentati al SUAP esclusivamente in modalità telematica, tramite piattaforma dedicata:

https://www.impresainungiorno.gov.it/

L’attività funebre può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA, purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti. Il SUAP nei successivi 60 giorni svolge le necessarie verifiche sui requisiti ed eventuali acquisizioni di pareri presso enti terzi e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990).

Struttura: Settore Corpo Polizia Locale e Servizi per la Città –  Servizio SUAP e Protezione Civile e servizi di staff – Ufficio SUAP, commercio e attività economiche
Referente:
Telefono: 02 91004 318
E-mail: suap@comune.paderno-dugnano.mi.it

Dal 5 giugno 2023 per gli orari clicca qui

  • Fotocopia documento d’identità in corso di validità
  • Planimetria dei locali desunta dalla pratica edilizia più recente e recante destinazione d’uso degli spazi
  • Documento attestante il possesso dei prescritti requisiti professionali

Una volta acquisita la S.C.I.A., l’Ufficio verifica la completezza della documentazione, richiedendo nel caso eventuali integrazioni.

L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA, purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti. Nei successivi 60 giorni il Comune verifica la corrispondenza alla normativa di quanto dichiarato e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i)

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita’ produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

 Regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4.
Regolamento regionale 14 giugno 2022 – n. 4 Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n.  33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)